Ufficio Elettorale

Ultima modifica 13 giugno 2023

L’Ufficio Elettorale comunale

Sede: Palazzo Municipale (ingresso retrostante a quello principale), Largo Giuseppe Montalto

Responsabile del Settore III - Servizi Demografici - Geom. Giuseppe Todaro

Telefono 0923 892047  

mail servdemo@comune.valderice.tp.it

Pec protocollo.comunevalderice@postecert.it comune.valderice@cert.prontotp.net

Referenti:

L'Ufficiale Elettorale Sig. Testagrossa Vincenzo - tel. 0923 892007 

L'Operatrice Amministrativa Sig.ra Francesca Oddo - tel. 0923 892007 

 Orario Invernale di apertura al pubblico:

dalle ore 08,30 alle 13,00 il lunedì e il mercoledì;

dalle ore 15,30 alle 17,30 il giovedì;

Orari Estivo di apertura al pubblico:

dalle ore 08,30 alle 13,00 da lunedì e il mercoledì (nei mesi di Luglio e Agosto);

 

L’Ufficio Elettorale è preposto alla tenuta dello schedario elettorale ed alla formazione delle liste elettorali del Comune, generali e sezionali. L’Ufficio rilascia i documenti ed i certificati relativi all’esercizio del diritto di voto e si occupa, per la parte di competenza dell’Amministrazione Comunale, dell’organizzazione delle consultazioni elettorali popolari. Provvede inoltre all’aggiornamento e alla tenuta dell’Albo Unico degli Scrutatori, alla ricezione delle domande di iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio e all’Albo dei Giudici Popolari. L'Ufficio Elettorale è competente al rilascio dei seguenti documenti:

  • Certificato di godimento dei diritti politici
  • Certificato di iscrizione alle liste elettorali
  • Tessera elettorale
  • Duplicato della tessera elettorale

 

 

L'Ufficio Elettorale provvede anche ai seguenti adempimenti:

  • Iscrizione liste elettorali dei cittadini dell’Unione Europea
  • Iscrizione all’Albo Unico degli Scrutatori
  • Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio
  • Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari presso le Corti di Assise e le Corti di Assise d’Appello

 Certificato di godimento dei diritti politici

Il certificato di godimento dei diritti politici è il documento che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni:

  • Essere sottoposti a misure di sicurezza detentive
  • Essere sottoposti a misure di prevenzione o a libertà vigilata
  • Avere subìto l’interdizione dai pubblici uffici.

Può essere richiesto per l’ammissione a concorsi pubblici in genere (Pubblica Amministrazione, carriere militari, amministrazioni locali), per l’iscrizione in particolari albi quali quello dei Giudici Popolari, nell’Albo Unico degli Scrutatori e nell’Albo dei Presidenti di Seggio. Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi presso l’Ufficio Elettorale oppure presso lo Sportello dei Servizi Demografici. Può essere richiesto anche per altre persone senza alcuna formalità. È sempre sostituibile con l’autocertificazione.

Certificato di iscrizione alle liste elettorali

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali è il documento che attesta l’iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l’iscrizione nelle liste elettorali avviene d’ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative, sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici).

Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l’iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta.

 Il certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. In questa ipotesi i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) debbono presentare le liste dei sottoscrittori all’Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 in caso di referendum popolare). Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi presso l’Ufficio Elettorale o presso lo Sportello dei Servizi Demografici. Può essere richiesto anche per altre persone senza alcuna formalità. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l’autocertificazione.

 

 

Tessera Elettorale Personale

La Tessera Elettorale Personale (a carattere permanente) ha sostituito il certificato elettorale. Essa è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. La Tessera Elettorale contiene, oltre ai dati anagrafici dell’elettore, l’indicazione della sezione elettorale di appartenenza e della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto.

La Tessera Elettorale contiene un numero di spazi non inferiore a 18, per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data dell’elezione e del bollo della sezione. In caso di smarrimento o deterioramento della Tessera sarà comunque sempre possibile ottenerne un duplicato dall’Ufficio Elettorale del Comune. La Tessera elettorale viene utilizzata all’atto dell’esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale di appartenenza, presentandosi al Presidente dell’Ufficio di sezione muniti di un valido documento di identità.

 Essa è, inoltre, indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio in occasione delle votazioni.

 La consegna della Tessera Elettorale è eseguita in plico chiuso, a cura del Comune di iscrizione elettorale, direttamente all’indirizzo del titolare. Se trattasi di Comune di nuova iscrizione elettorale, questo provvede a consegnare la nuova Tessera Elettorale ed a ritirare contestualmente quella rilasciata dal Comune di precedente iscrizione o provenienza.

 La variazione dei dati contenuti nella Tessera Elettorale viene effettuata dall’Ufficio Elettorale Comunale, che provvede a trasmettere per posta all’indirizzo del titolare, un tagliando adesivo di convalida, riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all’interno della Tessera Elettorale nell’apposito spazio.

 In occasione di consultazione elettorale, qualora non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della Tessera Elettorale, viene consegnato all’elettore un "attestato del Sindaco", sostitutivo della Tessera Elettorale, ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

 In occasione delle consultazioni elettorali, allo scopo di rilasciare le Tessere Elettorali eventualmente non ancora consegnate (o i loro duplicati), l’Ufficio Elettorale Comunale resta aperto nei giorni immediatamente antecedenti le elezioni ( dalle ore 9,00 alle 19,00) e nel/nei giorno/i della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

La Tessera Elettorale non è mai sostituibile con l’autocertificazione, non essendo consentito l’esercizio del diritto di voto a chi ne è sprovvisto.

Duplicato Tessera Elettorale

In caso di deterioramento della Tessera Elettorale, l’Ufficio elettorale rilascia al suo titolare un duplicato, previa domanda dell’interessato e consegna dell’originale deteriorato.

In caso di smarrimento o furto della tessera Elettorale, il Comune rilascia il relativo duplicato, previa domanda del titolare, corredata dalla denuncia presentata all’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente.

Il rinnovo della Tessera Elettorale è possibile, previa domanda del suo titolare, quando gli spazi in essa contenuti risultano esauriti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto. In occasione delle consultazioni elettorali, allo scopo di rilasciare i duplicati delle Tessere Elettorali, l’Ufficio Elettorale Comunale resta aperto nei giorni immediatamente antecedenti le elezioni (dalle ore 9,00 alle 19,00) e nel/nei giorno/i della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

Iscrizione alle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, residenti nel territorio comunale, possono esercitare in Italia il diritto di voto per l’elezione del Parlamento Europeo e per le elezioni comunali. A tal fine debbono presentare al Sindaco una domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte; è possibile chiedere l’iscrizione anche ad una sola lista elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee oppure alle sole elezioni comunali. Occorre essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea e godere dei diritti politici sia con riferimento all’ordinamento del paese d’origine che di quello italiano (certificato di godimento dei diritti politici).

Iscrizione all’Albo Unico degli Scrutatori

L’Albo Unico degli Scrutatori è l’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L’iscrizione all’albo unico è condizione necessaria per partecipare al sorteggio precedente alla data delle elezioni, ed essere quindi designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari. Occorre essere cittadini italiani, elettori del Comune di Valderice ed aver assolto agli obblighi scolastici. Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:

  • I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
  • Gli iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio;

La domanda di iscrizione all’Albo va presentata, entro il mese di Novembre di ogni anno, all’Ufficio Elettorale del Comune, che con affissione di apposito manifesto, entro il mese di Ottobre, invita gli elettori interessati. L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chieda di essere cancellato per gravi e comprovati motivi oppure sia cancellato d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale; la domanda di cancellazione dall’albo deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio

L’Albo dei Presidenti di Seggio è l’elenco delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, che non abbiano superato il 70° anno di età, tenuto ed aggiornato a cura del Presidente della Corte di Appello di Palermo e costituito, oltre che da particolari categorie di soggetti (magistrati, avvocati, ecc.), anche dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari. Occorre essere cittadini italiani, elettori ed essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; sono comunque esclusi dalle funzioni di presidente:

  • I dipendenti del Ministero dell’Interno;
  • I dipendenti delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda di iscrizione all’Albo deve essere presentata all’Ufficio Elettorale comunale entro il mese di Ottobre di ogni anno  e l’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale. La domanda di cancellazione dall’albo deve essere presentata presso l’Ufficio Nomina Presidenti di Seggio della Corte d’Appello di Palermo.

Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte d'Assise d'Appello

L’Albo dei Giudici Popolari è l’elenco delle persone idonee all’ufficio di giudice popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado, costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse. Occorre essere cittadini italiani di buona condotta morale, godere dei diritti civili e politici, avere un’età compresa tra 30 e 65 anni ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello (secondo grado). Sono comunque esclusi dall’ufficio di giudice popolare:

  • I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L’iscrizione permane fino a cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.