Ufficio Anagrafe - Immigrazione

Ultima modifica 13 giugno 2023

L’Ufficio Anagrafe - Immigrazione

Sede: Palazzo Municipale (Piano Terra, corridoio a dx), Piazza Sandro Pertini n. 1

Responsabile del Settore III - Servizi Demografici - Geom. Giuseppe Todaro

Tel. 0923 892047 

mail servdemo@comune.valderice.tp.it

Pec protocollo.comunevalderice@postecert.it  comune.valderice@cert.prontotp.net

Referenti Ufficio Immigrazione:

Giuseppa Mazzara – Tel. 0923 892052 f

Giovan Battista Criscenti - Tel. 0923 892052 f

Orario Invernale di apertura al pubblico:

dalle ore 08,30 alle 13,00 il lunedì e il Mercoledì;

dalle ore 15,30 alle 17,30 il giovedì;

Orari Estivo di apertura al pubblico:

dalle ore 08,30 alle 13,00 il lunedì e il mercoledì (nei mesi di Luglio e Agosto);                    

UFFICIO ANAGRAFE

L'Ufficio Anagrafe tiene costantemente aggiornato lo schedario della popolazione residente, per conoscere e documentare il movimento e la consistenza dei cittadini del Comune. Affinché l'Anagrafe sia sempre aggiornata è importante che i cittadini informino l'ufficio di tutte le variazioni che li interessano (es.: cambiamento di abitazione, modificazione della famiglia, trasferimento da un altro Comune o dall'estero).

L'Ufficio Anagrafe provvede anche ai seguenti adempimenti:

  • Cambi di residenza per provenienza da altri Comuni o dall’estero
  • Cambi di abitazione all’interno del territorio comunale
  • Gestione A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
  • Iscrizioni anagrafiche per cittadini stranieri

 

 

Cambio di residenza

La richiesta deve essere presentata dall’interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l’intero nucleo). Egli deve presentarsi con un documento d’identità e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà. La domanda per il cambio di residenza è obbligatoria per legge e deve effettuarsi all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento di abitazione da altro comune.

Cambio di indirizzo

Per ottenere l’aggiornamento di indirizzo a seguito cambiamento di abitazione, bisogna presentarsi all’Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento di abitazione nello stesso comune. Occorre presentarsi con il proprio documento d’identità e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di cui si ha il possesso.

Anagrafe Italiana residenti all’estero

L’Ufficio Anagrafe, relativamente all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), riceve dagli Uffici Consolari Italiani le domande di emigrazione per l’estero di cittadini italiani già residenti a Valderice e la presentazione delle domande di residenza per chi rimpatria a Valderice dall’estero. Gestisce inoltre tutte le altre variazioni anagrafiche dei cittadini Italiani già iscritti all’A.I.R.E. e rilascia la seguente certificazione:

  • Certificato di residenza AIRE
  • Certificato di stato di famiglia AIRE
  • Certificato contestuale (residenza + famiglia)
  • Carte d’identità

L’iscrizione all’A.I.R.E. è obbligatoria quando il cittadino italiano dimori all’estero per almeno un anno. La domanda di iscrizione all’A.I.R.E. deve essere fatta dall’interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne. Il richiedente deve presentarsi con un documento d’identità preferibilmente presso il più vicino Ufficio Consolare Italiano nello Stato dove risiede, oppure presso l’Ufficio A.I.R.E..

Iscrizioni anagrafiche per cittadini stranieri

La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri, in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno, è obbligatoria per legge. Tutti i cittadini di qualsiasi provenienza e nazionalità, eccetto il personale diplomatico e consolare, deve adempiere a tale obbligo. Per i cittadini provenienti dall’estero è necessario compilare il modulo per la richiesta di iscrizione anagrafica presentando i seguenti documenti:

  • Passaporto se comunitari
  • Permesso di soggiorno se extra-comunitari

Per tutti i cittadini stranieri la situazione familiare e di stato civile deve essere comprovata da documenti originali legalizzati e tradotti in italiano.

 

 

 

Cambio di residenza in tempo reale

con relativa modulistica per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di anagrafe introdotte dall'art. 5 del "Decreto Semplifica Italia" (Legge n. 35 del 4.4.2012 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5)

 

Modulo richiesta residenza (1,04 Mb) Modulo richiesta cancellazione (56,50 Kb) Allegato A per cittadini non appartenenti all'UE (77,47 Kb) Allegato B per cittadini appartenenti all'UE (157,13 Kb) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriertà (16 Kb) Dichiarazione di assenso del proprietario (15 Kb)

NOVITA’ PER LE RICHIESTE DI RESIDENZA

E’ stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno la modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del DPR n. 223/1989, nonché l’elenco della documentazione che devono produrre i cittadini appartenenti a Stati dell’Unione europea o a Stati terzi.

Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  1. direttamente all’ufficio anagrafe (negli orari di apertura al pubblico);
  2. per raccomandata indirizzata a: Comune di Valderice, Ufficio Anagrafe, Piazza Sandro Pertini, 1 - 91019 VALDERICE;
  3. per via telematica:

NON CERTIFICATA:servdemo@comune.valderice.tp.it

CERTIFICATA: protocollo.comunevalderice@postecert.it

Quest’ultima possibilità (per via telematica) è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  3. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A). Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

A seguito della dichiarazione resa l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. Provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci:

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Dichiarazione di Residenza
28-10-2021
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Modulo Cancellazione
28-10-2021
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Allegato B
28-10-2021
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Allegato A
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Allegato 2
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Allegato 1
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